Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.P.R. 16/12/1992 n. 495

C) le strade o i tronchi di strada interessate al transito;

D) il periodo di tempo per il quale si richiede l'autorizzazione;

B) per le autorizzazioni di tipo multiplo o singolo:

A) una precisa descrizione del carico e del suo eventuale imballaggio;

B) lo schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico riportante: la configurazione del veicolo o complesso di veicoli, compresi quelli eventuali di riserva, con il suo carico; il limite superiore delle dimensioni, della massa totale e la distribuzione del carico sugli assi sia a vuoto che a pieno carico nella configurazione corrispondente al limite superiore di dimensioni e di massa. Qualora ci sia eccedenza rispetto a quanto previsto dall'articolo 62 del codice, devono essere indicati la pressione di gonfiaggio dei pneumatici e il baricentro del carico complessivo, attestato da documento probatorio. Nel caso di trasporti eccezionali anche ai sensi dell'articolo 61 del codice, va anche allegata alla domanda una dichiarazione sull'inscrivibilità in curva su tutto il percorso del veicolo o complesso di veicoli, a firma di un tecnico, e anche del titolare o legale responsabile della ditta. Nel caso di trasporti eccezionali anche ai sensi dell'articolo 62 del codice, analoga dichiarazione deve essere presentata in merito alla stabilità delle opere d'arte;

C) le strade o i tronchi di strada interessate al transito;

D) la data del viaggio o dei viaggi con cui si realizza il trasporto ed il periodo di tempo nel quale si effettuano il viaggio o i viaggi.

8 . La domanda di autorizzazione deve essere corredata da fotocopia autenticata del documento di circolazione o del documento sostitutivo rilasciato dalla direzione generale della m.c.t.c. Dal quale risultino le dimensioni e le masse massime riconosciute ammissibili e, nel caso complessi, l'abbinabilità della motrice con il rimorchio semirimorchio. Qualora non risultino dai documenti citati i carichi massimi per asse, questi devono essere certificati da un documento della casa costruttrice o della direzione generale della m.c.t.c.. Deve inoltre essere presentata la ricevuta attestante il pagamento ove previsto, dell'indennizzo di cui all'articolo 18 e delle spese di cui all'articolo 19, ad eccezione delle voci di spesa che possono essere contabilizzate ed addebitate soltanto consuntivo. Tale ricevuta deve essere consegnata all'ente rilasciante prima del ritiro dell'autorizzazione, salvo che l'ente stesso non disponga altrimenti, purchè tale disposizione sia uniforme per tutta la rete viaria dell'ente rilasciante. Alla domanda di autorizzazione devono altresì, essere allegati: copia della autorizzazione di cui al comma quinto, ove prevista; la dichiarazione sulla verifica delle linee elettriche di cui al comma sesto, ove prevista; la dichiarazione di rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 16 e dei limiti di massa fissati dall'articolo 61 del codice.

9 . La domanda di autorizzazione presentata dalle imprese concessionarie del servizio di trasporto su strada di carri ferroviari sarà corredata dalla copia della carta di circolazione del trattore e dei rimorchi autorizzati da parte del competente ufficio della direzione generale della m.c.t.c. Ad essere agganciati al medesimo, fino ad un massimo di dieci rimorchi; l'autorizzazione è rilasciata per i complessi che possono così formarsi.

10 . Per i casi previsti dagli articoli 98 e 99 del codice, le domande di autorizzazione presentate da parte delle ditte costruttrici di veicoli che eccedono i limiti di cui agli articoli 61, 62, 104 e 114 del codice, in luogo della documentazione relativa al veicolo, possono essere corredate da una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta costruttrice, autenticata, contenente le medesime specifiche tecniche sopra elencate, ed un disegno di insieme del veicolo. Tale documentazione deve essere completata dalla copia del certificato della targa di prova o del foglio di via che accompagna la targa provvisoria di cui all'articolo 255.

11 . Le domande di autorizzazione devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della società o impresa di trasporto o dal proprietario del vei- colo che, nel caso di trasporto per conto terzi, deve anche dichiarare di avere tutti gli specifici requisiti e autorizzazioni di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni. Per le ditte costruttrici di cui al comma decimo, tale dichiarazione non è necessaria.

12 . I vettori esteri che intendono circolare sul territorio nazionale con veicoli o complessi eccezionali, immatricolati all'estero oppure effettuare trasporti eccezionali, devono produrre un documento tecnico rilasciato dalla direzione generale della m.c.t.c. A richiesta dell'interessato secondo un modello fissato dal ministero dei trasporti.

Art. 15. (art. 10 cod. Str.) (domande di rinnovo)

1 . Le autorizzazioni sono rinnovabili su domanda, per non più di tre volte, fino ad un periodo di validità complessivo non superiore a due anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al suo carico, ed il percorso stradale sono rimasti invariati.

2 . La domanda per il rinnovo delle autorizzazioni deve essere corredata da:

A) copia della precedente autorizzazione rilasciata;

B) dichiarazione attestante il permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio della stessa;

C) ricevuta attestante il pagamento dell'indennizzo ove previsto e delle spese di cui agli articoli 18 e 19;

D) fotocopia del documento di circolazione.

3 . All'atto del rinnovo della autorizzazione l'ente proprietario o concessionario delle strade ha facoltà di integrare o modificare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione originaria.

Art. 16. (art. 10 cod. Str.) (provvedimento di autorizzazione)

1 . Nel provvedimento di autorizzazione sono stabilite le prescrizioni ritenute opportune per la tutela del patrimonio stradale e la sicurezza della circolazione e in particolare, gli eventuali percorsi da seguire o da evitare, i limiti di velocità da rispettare, la necessità o meno della scorta tecnica, qualora non si preveda la necessità di regolamentare la circolazione stradale o della scorta della polizia della strada, gli eventuali, periodi temporali (orari e giornalieri) di non validità delle autorizzazioni, le modalità inerenti la marcia, la sosta o il ricovero del veicolo o del complesso. Resta fermo che la sistemazione del carico deve essere fatta in modo da evitare la perdita di carico, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 164 del codice. Il provvedimento deve altresì contenere prescrizione che, in caso di neve, ghiaccio, nebbia o scarsa visibilità, il veicolo debba essere tempestivamente allontanato dalla sede stradale e condotto alla più vicina area disponibile.

2 . Sulle strade, anche temporaneamente ad una corsia per senso di marcia, nel caso di trasporto o veicolo eccezionale avente larghezza superiore quella della corsia, nonché sui tratti di strada in curva, ove il trasporto con il suo ingombro superi la larghezza della corsia, deve essere prescritta la circolazione a senso unico alternato per brevi tratti di strada regolamentata con pilotaggio del traffico da parte della polizia della strada.

3 . La scorta è prescritta, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

A) la larghezza della corsia sia inferiore a 3,50 m per i veicoli o i trasporti che sono eccezionali anche in larghezza ed a 3,00 m per i veicoli o i trasporti che non sono eccezionali in larghezza;

B) la fascia di ingombro del veicolo o del trasporto eccezionale sia superiore alla larghezza della corsia di marcia, decurtata di 20 cm in relazione all'andamento planimetrico del percorso;

C) il veicolo o trasporto eccezionale abbia larghezza superiore a 3 m;

D) il veicolo o trasporto eccezionale abbia lunghezza superiore a 25 m;

E) la velocità consentita sia inferiore a 50 km/h sulle strade di tipo a e b, a 30 km/h sulle altre strade;

F) il carico presenti una sporgenza posteriore superiore ai 4/10 della lunghezza del veicolo;

G) il carico presenti una sporgenza anteriore superiore a 2,50 m rispetto al limite anteriore del veicolo.

4 . Ferme restando le condizioni di cui al comma 3, è prescritta la scorta tecnica:

A) sulle strade o tratti di strade di tipo a e b a tre corsie, per veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino a 4,20 m e/o di lunghezza fino a 35 m;

B) sulle strade o tratti di strada di tipo a e b a due corsie, per i veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino a 3,80 m e/o lunghezza fino a 30 m;

C) sulle strade o tratti di strada di tipo c e d a più di una corsia per senso di marcia, per i veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino a 3,60 m e/o di lunghezza fino a 28 m;

D) sulle strade o tratti di strada con una sola corsia per senso di marcia, per veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino a 3,30 m e lunghezza fino 27 m.

5 . È prescritta la scorta della polizia della strada quando le dimensioni del veicolo o trasporto eccezionale eccedono i valori indicati nel comma quarto nei casi di cui al comma due.

6 . Qualora l'impresa sia stata autorizzata ad eseguire la scorta tecnica nel relativo provvedimento sono indicati: il divieto, per gli incaricati della scorta, di porre in atto segnalazioni e interventi diretti alla regolazione del traffico; l'obbligo di rispettare la segnaletica stradale e le prescrizioni circa l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la condotta di guida dei veicoli di scorta. La scorta tecnica può essere svolta direttamente da una delle imprese interessate al trasporto con autoveicoli di cui abbia la disponibilità o può essere affidata a imprese specializzate. In entrambi i casi le imprese devono essere munite di autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorta tecnica e le persone incaricate della scorta tecnica devono essere munite di apposita abilitazione. Con disciplinare tecnico approvato con decreto del ministro dei lavori pubblici, di concerto con il ministro dell'interno, da pubblicare nella gazzetta ufficiale della repubblica, sono stabiliti i requisiti e le modalità per l'autorizzazione delle imprese allo svolgimento del servizio di scorta tecnica e per l'abilitazione delle persone atte ad eseguire la scorta tecnica. Con lo stesso disciplinare tecnico sono stabiliti i dispositivi supplementari di cui devono essere dotati gli autoveicoli adibiti al servizio di scorta tecnica e le modalità di svolgimento della stessa. L'autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorta tecnica da parte dell'impresa e l'abilitazione del personale incaricato sono rilasciati da parte del ministero dell'interno.

7 . Per le scorte assicurate dalla polizia stradale sono a carico del richiedente gli oneri stabiliti dal regolamento di amministrazione e di contabilità dell'amministrazione della pubblica sicurezza.

8 . Il conducente o il responsabile dell'eventuale scorta, sono tenuti ad accertare che il transito del trasporto o del veicolo eccezionale per peso su opere d'arte avvenga in modo tale che non sia presente, su ciascuna opera d'arte o singola campata del viadotto, un altro veicolo o trasporto eccezionale.

9 . In ogni caso l'efficacia del provvedimento di autorizzazione è subordinata al pieno rispetto, durante il transito, degli obblighi e delle limitazioni localmente imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni localmente in vigore.

10 . Sulle autorizzazioni singole e multiple devono essere annotati, prima di iniziare il viaggio, l'ora e il giorno di effettuazione di ciascun viaggio e l'autorizzazione, al termine del suo uso o alla sua scadenza, deve essere restituita all'ente che ha rilasciato la autorizzazione stessa.

11 . Nel caso in cui nella domanda si sia fatto riferimento a veicoli di riserva, conformemente a quanto disposto all'articolo 14, comma tre, prima dell'inizio del viaggio devono essere comunicati per via telegrafica o telefax all'ente rilasciante, i numeri delle targhe e gli estremi del documento di circolazione del veicolo con cui si inizia il viaggio.

 

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